I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO DOPO LA MANOVRA CORRETTIVA
di Giuliano Coan*
Si torna sull’argomento perché a seguito del parere del Ministero del Lavoro, l’Inpdap ha divulgato la circ. 17 del 8 ottobre 2010.
Com’è noto la legge n.122/2010 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 entrata in vigore il 31.07.2010, ha sancito la fine delle liquidazioni del settore pubblico (indennità di buonuscita, indennità premio di servizio, indennità di anzianità) a far data dal 01-01.2011.
Per il periodo successivo sono stati introdotti, infatti, i criteri di calcolo del TFR che porterà la liquidazione in linea con quella del comparto privato.
Il personale interessato, a seguito all’emanazione del DPCM 20.12.1999, è quello a tempo indeterminato o di ruolo già in servizio al 31.12.2000 e che non abbia ancora optato per la previdenza complementare.
Pertanto è evidente che il TFS, risulta nettamente conveniente laddove si prefiguri una carriera di lavoro molto dinamica, caratterizzata da promozioni ed aumenti retributivi consistenti, conseguiti nell’ultimo periodo di lavoro (es. nomina a dirigente o similare) al limite anche nell’ultimo giorno di servizio come i militari.
Dal 01.01.2011, pro rata cambiano le regole per il calcolo e si introduce indistintamente per tutti i lavoratori il trattamento di fine rapporto (TFR) considerato “retribuzione differita”. Con regio decreto del 1919 fu istituita l’indennità di buonuscita per i lavoratori statali e nel 1930 con un altro regio decreto prende avvio “l’indennità premio servizio” per i lavoratori degli enti locali.
“L’indennità d’anzianità” che era erogata nel settore privato, con legge 29/5/1982 n. 297 fu trasformata in TFR a seguito della modifica dell’art. 2120 del Codice Civile.
L’art.5, infatti, così recita “L’indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto all’atto dell’entrata in vigore della presente legge è calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui all’articolo 2120 del codice civile. Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell’articolo 2120 del codice civile”
Pertanto dal 1° giugno 1982 il TFR è disciplinato dalla precitata legge, tale regime è stato in vigore fino ad oggi solo nel settore privato.
Per ciascun anno di servizio il datore di lavoro accantona contabilmente una quota pari alla retribuzione annua utile, tredicesima compresa, divisa per 13,5.
Ciò equivale ad affermare che tale quota è pari al 7,41% della retribuzione utile, infatti, dividere per 13,5 equivale a moltiplicare per 0,0741, cioè 7,41%.
Per i lavoratori privati, l’aliquota di computo per l’accantonamento è quindi pari al 7,41% della retribuzione, alla quale però si deve sottrarre lo 0,5% destinato ad un Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS.
Rimane perciò accantonato utilmente per la prestazione, il 6,91% della base retributiva utile.
Con la nuova legge a far data dal 01.01.2011 i lavoratori pubblici, per omogeneità di trattamento con il settore privato e non essendo previsto il versamento della quota dello 0,5% al Fondo istituito presso l’INPS, si vedranno applicare, l’aliquota di computo al netto della stessa, cioè pari al 6,91%.
La rivalutazione del TFR
La quota di accantonamento è determinata con l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sulla retribuzione utile considerata al 100% per ogni anno di servizio o frazione di anno, computandosi, come mese intero, la frazione di mese uguale o superiore ai 15 giorni.
Le quote accantonate, con esclusione della quota maturata nell'anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto il mese di dicembre dell'anno precedente.
Si riporta il comma 10 dell’art.12 della legge 122/2010 che recita:
“Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunquedenominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento”
Che cosa succede al 31.12.2010
Come si evince per tutti i lavoratori in regime di TFS sarà calcolato in base alla normativa attuale (quote dell’ultima retribuzione godute alla cessione moltiplicate per gli anni utili arrotondati per eccesso o difetto ai sei mesi calcolati al 31.12.2010). A tale importo si aggiungeranno i nuovi accantonamenti annui e le relative rivalutazioni in base al meccanismo sopra citato per gli anni successivi al 1° gennaio 2011.
La somma complessiva così ottenuta costituirà la prestazione lorda finale.
La tassazione applicata sarà quella prevista per il TFS come le voci retributive utili per l’accantonamento restano le medesime del TFS.
Poiché le nuove disposizioni non mutano la natura delle prestazioni in esame nulla cambia per quanto riguarda la contribuzione.
Il montante della prima ” quota” di TFS pur calcolato sulla retribuzione goduta dal lavoratore alla definitiva cessazione dal servizio, rivela un’operazione più sfavorevole rispetto al montante della buonuscita di un lavoratore che ha aderito alla previdenza complementare che, invece, resta agganciato agli indici di inflazione che annualmente vanno applicati sul TFR.
Alla prima quota non si applica la procedura di rivalutazione così come avviene, invece, per chi ha aderito al Fondo Espero nella scuola. Il montante, infatti, pur determinato con la retribuzione goduta alla cessazione del lavoratore e considerando che per tre anni le retribuzioni resteranno invariate, si manifesta una perdita economica netta rispetto alla rivalutazione prevista per il TFR. Si registra anche una netta disparità di trattamento rispetto al lavoratore privato, quando nel maggio 1982 il montante derivante dall’allora indennità di anzianità fu trasformata in TFR, con la relativa rivalutazione.
Cosa deve fare il lavoratore in regime di TFS in vista del 31.12.2010
1. Accertamento e verifica senza indugio della propria anzianità contributiva e di eventuali servizi valutabili ai fini del TFS
2. Procedere conseguentemente alla sistemazione contributiva (riscatti periodi e servizi)
3. Chiedere la regolarizzazione delle domande di riscatto non ancora elaborate e tuttora giacenti presso le pubbliche amministrazioni
4. Produrre eventuali domande di riscatto dei periodi pre ruolo, servizio militare, laurea ecc. ecc.
5. Si ribadisce l’opportunità, con la consulenza di un esperto indipendente, di valutare la possibilità di transitare alla Previdenza Complementare per coglierne i vantaggi certi (Fondo Scuola Espero), possibilmente prima del 31.12.2010. per non incappare in eventuali sfavorevoli“interpretazioni” o infiniti contenziosi.
Ultimo aggiornamento (Sabato 23 Ottobre 2010 17:21)
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