In una nota dell'USR della Toscana si "interpreta" l’inapplicabilità del D.lgs 150/09 al di là di una chiara sentenza, del parere di un noto giuslavorista e di un recente decreto legislativo.
Con una nota datata 31 gennaio e indirizzata a Dirigenti scolastici “per il successivo inoltro” ai rispettivi Revisori dello specifico Ambito territoriale, il neo Direttore regionale dell’USR Toscana Dott.ssa Palamone, stabilisce che, relativamente alla contrattazione di Istituto: “continuano a trovare piena applicazione le norme contrattuali di cui all’art. 6 del CCNL Comparto Scuola, sottoscritto 29/11/2007, nella parte in cui vengono individuate le materie oggetto di contrattazione sindacale a livello di istituzione scolastica.”
Per affermare ciò (è recentissimo un decreto legislativo di interpretazione autentica, dove si afferma l’esatto contrario di quanto sostenuto dal Direttore USR Toscana) in tale nota, si cita, in premessa, una vecchia comunicazione del MIUR, n. 8578 del 23/9/2010, dove con ambiguità tutta tautologica, che non chiarisce un bel nulla, si affermava che “le procedure di utilizzo del personale scolastico si svolgano nel quadro normativo e contrattuale di riferimento attualmente vigente”.
Dalla “chiarezza” di quella pilatesca comunicazione derivava la stessa "certezza" sindacale secondo la quale la frase riportata “quadro normativo e contrattuale di riferimento attualmente vigente” significherebbe che la gerarchia delle fonti giuridiche si può, a piacimento, ribaltare e ottenere quindi che un decreto legislativo e cioè la legge non conti rispetto alle norme contrattuali (nel caso specifico di un contratto nazionale scaduto, pur vigente in quanto non rinnovato).
Ecco allora che con entusiastica condivisione le organizzazioni sindacali che hanno preteso (e in molti casi ottenuto) che nelle contrattazioni d’Istituto neppure s’insinuasse quanto stabilito dalla legge, rilanciano con enfasi la nota USR nel loro sito. Le organizzazioni sindacali che pretendono che sia considerato comportamento antisindacale il rispetto di norme di legge, assumono la nota dell’USR Toscana come verità rivelata.
Evidentemente nulla contano gli opposti pareri d’illustri giuristi in proposito (ad esempio il parere da noi riportato del Prof. P. Ichino) e neppure la recente chiarissima sentenza del Tribunale di Pesaro, che ribadisce invece l’immediata applicabilità, alla contrattazione, delle norme del D.lgs 150/09.
Poche settimane prima della nota USR Toscana, il Direttore dell’USR Veneto Dott.ssa Palumbo rispondeva sulla stessa questione ai Dirigenti scolastici della sua Regione con un ben più ampio e articolato documento entrando nel merito del D.lgs 165/01, come modificato dal 150/09 e concludendeva la dettagliata analisi, fondata su norme di legge e non su vaghe comunicazioni contenute in circolari, con un richiamo all’obbligo di “ adeguare alla nuova normativa il contratto di Istituto”.
La Toscana e il Veneto sono nello stesso Paese e non sono neppure così distanti. Non si potrà certo attribuire al futuro processo di federalismo l’applicazione a piacimento delle leggi nazionali.
Noi siamo certi del fatto che il Dirigente pubblico debba rispettare quanto la legge stabilisce al riguardo, perché la legge in un Paese civile e democratico, piaccia o non piaccia (ai sindacati o a chiunque altro) va rispettata.
Infine vogliamo ricordare con chiarezza che qualunque presa di posizione, precisa o ambigua che sia, dovesse venire dal MIUR e quindi dai rispettivi USR, sarebbe inidonea a vincolare i comportamenti delle parti e non solleverebbe, in ogni caso, il Dirigente dell’Istituzione scolastica dalla sua responsabilità per la corretta applicazione della legge.
Lamberto Montanari
(Presidente regionale ANP-CIDA E.R.)
Ultimo aggiornamento (Domenica 06 Febbraio 2011 22:42)
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