Il D.L. n. 4 del 28.01.2019 dispone che possono accedere al pensionamento i lavoratori e le lavoratrici che fanno valere entro il 2019 la “quota 100” determinata dai 62 anni di età anagrafica e 38 di anzianità contributiva. Nei 38 anni di contribuzione possono essere cumulati periodi di contribuzione presenti in diverse gestioni previdenziali.
I requisiti devono essere posseduti entro il 31.12.2019 e comunque entro il 31.12.2021.In ogni caso con i requisiti maturati entro il 31.12.2021, si potrà accedere al trattamento pensionistico anche in seguito. I dipendenti pubblici potranno accedere al trattamento pensionistico dall’1.8.2019 o dopo sei mesi dalla maturazione del requisito.
La pensione Q100 non è cumulabile, sino alla data di maturazione della pensione di vecchiaia, con altri redditi da lavoro dipendente e autonomo, ad eccezione da quello occasionale entro un reddito max. di 5.000,00 € annui.
Per il personale scolastico si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, c. 9 della L. 449/1997 che consentono ai dipendenti interessati di accedere al trattamento pensionistico esclusivamente il 1° settembre purché il diritto sia conseguito entro il 31.12.2019.
I dirigenti conseguiranno un assegno pensionistico con i 38 anni, inferiore di 500/550 euro netti mensili rispetto alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mm se uomini e 400/450 euro netti mensili con 41 anni 10 mesi se donna.
Il Tfs (buonuscita) sarà corrisposto al compimento del 67esimo anno di età requisito previsto per la pensione di vecchiaia. Sarà possibile, dopo l’emanazione di apposito DPCM, richiedere l’anticipo, rispetto alle scadenze attuali, della liquidazione del TFS (buonuscita). Quest’anticipo, nella misura massima di 30000,00 euro, sarà possibile in seguito ad un’una richiesta di finanziamento a banche o intermediari finanziari.
L’art. 15 del D.L. succitato detta disposizioni per la pensione anticipata indipendentemente dall’età del lavoratore. È stato, infatti “congelato” il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita.
La pensione anticipata
Rimangono validi i requisiti previsti per il 2018, che sono di aa 42 mm 10 per gli uomini e aa 41 mm 10 per le donne. La decorrenza con finestre trimestrali
La pensione di vecchiaia
A decorrere dal 2019 si potrà accedere con almeno 67 anni di età assieme ad almeno 20 anni di contribuzione utile.
Detti requisiti resteranno vigenti fino al 31.12.2026.
Opzione donna.
Il personale femminile è data la possibilità di accedere al trattamento pensionistico con almeno 35 anni di contribuzione e 58 anni di età se maturati entro il 31.12.2018. Il personale femminile scolastico non dovrà attendere un anno (finestra di uscita) ma, presentata la domanda entro il 28 febbraio, potrà lasciare il lavoro il successivo 1° settembre. L’opzione donna è consentita solo a chi accetta un calcolo del trattamento pensionistico interamente con il sistema contributivo e con esso una decurtazione dell’importo pensionistico stimato intorno al 35/40% rispetto a maturare il diritto con i 41 aa e 10 mm.
L’ape sociale.
Disabili con un’invalidità superiore al 74%, persone che assistono familiari disabili e, nel settore scolastico, le insegnanti di scuola dell’infanzia, hanno la possibilità di ottenere un “reddito ponte” fino alla maturazione dell’anzianità pensionistica utile.
Sono richiesti almeno 63 anni di età e 30 anni di contribuzione, 36 nel caso delle insegnanti di scuola dell’infanzia.
Nel decreto sono state inoltre inserite norme che riguardano la prescrizione dei contributi previdenziali portata dal 2019 al 2021.
Facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione a coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano alcuna anzianità contributiva. Possono essere riscattati al massimo 5 anni anche non continui, usufruendo di una detrazione fiscale elevata al 50%.
Riscatto della laurea
I lavoratori laureati nelle stesse condizioni, sempre senza anzianità contributiva al 31.12.1995, e con un’età inferiore ai 45 anni hanno la possibilità di riscattare la laurea a cifre decisamente contenute.
Detassazione del TFS
E’ prevista una detassazione del Tfs per tutti i dipendenti pubblici che scatterà sotto forma di riduzione di 1,5 punti percentuali dell’aliquota Irpef per ogni annualità che intercorre tra la cessazione del servizio e il pagamento effettivo della liquidazione fino a un massimo di 7,5 punti percentuali decorsi sessanta mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro; se la cessazione del rapporto è avvenuta entro il 31.12.2018, i suddetti termini si computano dal 1° gennaio 2019. Il tutto entro un “tetto” di 50mila euro d’imponibile oltre il quale si applica la tassazione piena.
La conversione in legge di questo “decretone” (entro 60 gg dal 28 gennaio 2019), riserverà sicuramente delle possibili immancabili modifiche.
Non ci resta che attendere.
Febbraio 2019
Giuliano Coan (Consulente in diritto previdenziale)
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