Il CCNL Area dirigenziale Istruzione e ricerca triennio 2019-2021
Com’è noto è’ stato sottoscritto in via definitiva all’ARAN, in data 7 agosto 2024, il Contratto nazionale di lavoro per L’Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2019/21. Tra le novità di maggiore rilievo si registrano gli aumenti retributivi, che complessivamente a regime ammonteranno a euro 195 mensili per tredici mensilità con relativi arretrati di oltre 5 anni.
Che cosa è previsto
Lo stipendio tabellare annuo lordo di 45.260,73 euro (mensile3.481,59) è incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità: – dal 1 gennaio 2019 di € 84,00; (mensili 3.565,56)
– rideterminato dal 1 gennaio 2020 in € 130,00; (mensili 3.611,56.)
– rideterminato dal 1 gennaio 2021 in € 135,00. (mensili 3.616,56)
Il valore della retribuzione di posizione parte fissa (mensili 966.55) dei dirigenti scolastici e AFAM è incrementata, a decorrere dal 1 gennaio 2021, di 60 euro mensili per 13 mensilità. Pertanto lo stipendio tabellare annuo è rideterminato in 47.015,73 euro per 13 mensilità.
La retribuzione di posizione parte fissa è incrementata in euro 13.345,15 annui lordi per 13 mensilità.
Effetti dei nuovi trattamenti economici per i pensionati
Il CCNL dispone che i benefici economici hanno effetto sulla determinazione del trattamento di quiescenza e sull’indennità di buonuscita dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale e successivamente. Si ricorda che l’INPS ha diramato le disposizioni con la Circolare 13 febbraio 2019, n. 26, introducendo un nuovo applicativo, cui le Amministrazioni scolastiche si devono uniformare nel trasmettere i dati per le liquidazioni e le riliquidazioni delle pensioni del proprio personale. Si attendono ora le disposizioni del MIUR di chi deve trasmettere i dati all’INPS, diversamente si dovrà procedere, oltre a essere corrisposti gli arretrati, a richiedere la riliquidazione deltrattamento pensionistico e della buonuscita.
E’ indispensabile infine, per chi ha cessato il servizio, verificare in via definitiva l’esattezza del trattamento pensionistico e della buonuscita/Tfr spettanti attraverso un controllo incrociato dei dati. Il pensionato deve dotarsi del cedolino stipendiale del mese di cessazione, e delle conseguenti determinazioni pervenute dall’Inps.
Giuliano Coan
Consulente in diritto previdenziale e docente in materia
Ultimo aggiornamento (Domenica 25 Agosto 2024 10:13)
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