La pensione nella scuola dal 2011

di Giuliano Coan *

E’ consuetudine per il personale della scuola presentare le domande di pensionamento aventi effetto dal 1/9/2011 nella prima quindicina del mese di gennaio. La direttiva del Miur stabilirà il giorno quale termine ultimo.

E’ tempo quindi di prepararsi alla scelta per coloro che conseguono i previsti requisiti per la quiescenza nel corso dell’anno

 

A decorrere dal 1° Gennaio 2011 le regole sono:

I lavoratori dipendenti potranno accedere alla pensione d’anzianità con la quota 96.

Il requisito per ottenere la pensione è dato dalla somma dell’età anagrafica e del numero dei contributi versati (il requisito contributivo minimo è pari a 35 anni).

- Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, la quota passa a 96 e l’età minima è fissata a 60 anni.

- Dal 1° gennaio 2013, la quota è aumentata a 97 ed il requisito anagrafico minimo a 61 anni.

Per il personale della scuola i requisiti d’età e di contribuzione si considerano acquisiti se raggiunti entro il 31 dicembre dell'anno.

Ciò significa, per esempio, che si può ottenere la pensione di anzianità dal 1° settembre 2011 anche se a tale data si hanno solo 34 anni e 8 mesi di servizio e un'età di 60 anni e 8 mesi.

Nella scuola esiste una sola finestra d’uscita nel corso dell’anno.

Pertanto, purché i requisiti anagrafici e contributivi siano raggiunti nel corso dell’anno solare, i lavoratori potranno lasciare il lavoro e contestualmente usufruire dell’assegno pensionistico con inizio dal 1 settembre 2011.

Si consegue il diritto se, al 31 dicembre 2011, si possiedono, ad esempio, i seguenti requisiti:

età       : anni 60 e mesi 8

anzianità : anni 35 e mesi 4

Alla luce di quanto rappresentato si deduce che ad un lavoratore della scuola sarebbero sufficienti ad esempio, al 31 Agosto 2011 i seguenti requisiti:

età           : anni 60  e mesi  04
anzianità  : anni 35  e mesi  00

per maturare il diritto alla pensione di anzianità.

In ultima analisi con i 60 anni non è tassativo il raggiungimento dei 36 anni di contribuzione, se si raggiunge quota 96 nel corso dell’anno solare ottenuta sommando età ed anzianità  in anni, mesi e giorni.  

Resta ferma in ogni caso la possibilità di mettersi in pensione a qualsiasi età se si hanno almeno 40 anni di contributi.

Le donne

Si prescinde dai nuovi requisiti e si continua ad applicare i precedenti (35 anni d’anzianità

contributiva e 57 anni d’anzianità anagrafica), in via sperimentale fino al 31.12.2015, tali requisiti riguardano solo le lavoratrici dipendenti che intendono optare per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo previste per il sistema contributivo articolo 1 - comma 9- della legge n.243/2004).L’assegno sarà di almeno il 30% inferiore rispetto a quello che potrebbero percepire più tardi con la pensione di vecchiaia.

Dal 2011 per ottenere la pensione di vecchiaia le donne lavoratrici del pubblico impiego devono raggiungere i 61 anni di età e possedere una anzianità contributiva di 15 anni se erano in servizio al 31.12.1992 oppure 20 anni. Dal 2012 servono 65 anni.

Quando conviene andare in pensione.

Alla luce di quanto rappresentato, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, qualche riflessione è doverosa da parte di chi da molti anni fornisce quotidianamente consulenza sul tema previdenziale.

Ogni lavoratore ha una storia ed ogni pensione si determina sostanzialmente su 4 variabili:

1- anzianità contributiva (numero di anni di servizio/periodi da conteggiare ai fini pensionistici);

2- l’ultimo stipendio;

3- un certo numero di stipendi che sono presi a riferimento;

4- la vigenza dei contratti.

La domanda di pensionamento è meramente soggettiva e quindi la scelta può essere determinata e influenzata da diverse motivazioni al preciso sorgere del diritto.

Diversa è invece la situazione che si presenta per coloro che possono scegliere senza condizionamenti.

Bisogna in questo caso valutare ed individuare il miglior momento per presentarla con tranquillità e serenità. Non si devono commettere errori irreversibili specialmente per coloro che vantano il calcolo con il sistema retributivo. La scelta, dopo una vita di lavoro, deve essere libera, appropriata  e consapevole.

Nessuna “fuga” nel timore di riforme o modifiche legislative penalizzanti.

La storia insegna ed è ampiamente dimostrato che tutti gli interventi normativi succedutisi in materia previdenziale hanno avuto effetti graduali salvaguardando i diritti acquisiti.

Stante il nostro sistema pensionistico lo slogan è “andare in pensione il più tardi possibile per conseguire un assegno più alto possibile” (dal 1992 le pensioni hanno perso in termini di potere d’acquisto quasi il 48% rispetto alle retribuzioni).

Per quanto riguarda  il Tfs (buonuscita) il personale che cesserà il 31.08.2011,percepirà una prestazione che sarà determinata da due “ quote”. La prima sarà calcolata sulla retribuzione annua x13 spettante alla data di cessazione : 15 per il periodo utile arrotondato per eccesso o difetto ai sei mesi al 31.12.2010,mentre la seconda sarà calcolata sulle retribuzioni percepite dallo 01.01.2011 applicando il 6,91%. In sostanza il nuovo metodo di calcolo non si rivela  penalizzante ma il più delle volte individualmente migliorativo.

Continua invece l’informazione ingannevole e tendenziosa.

Occorre non lasciarsi turbare dalle cattive, approssimative e talvolta strumentali informazioni o fuorviare da subdole notizie di alcuni organi di stampa orientati a fornireperiodicamente la consueta dose di “terrorismo pensionistico”.

Mirano solo e incomprensibilmente a suscitare infondati allarmismi e disorientamento tra i lavoratori.

 novembre 2010

*esperto previdenzialista, consulente e docente

Autore di studi e pubblicazioni settoriali

Ultimo aggiornamento (Martedì 30 Novembre 2010 17:58)