Cessazioni dal servizio del personale scolastico. Emanati decreto e circolare: le indicazioni per i Dirigenti.

Dirigenti scolastici: Le domande di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie dal 01.09.2011 devono essere presentate in modalità cartacea all’Ufficio Scolastico Regionale entro il 28 febbraio 2011. La cessazione dal servizio di detto personale è disciplinata dal CCNL dell'area V della Dirigenza che prevede specifici termini di preavviso nei casi di dimissioni dal servizio. La presenza di specifici termini contrattuali di preavviso fa si che ad essi non sia più applicabile l'articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997 nella parte in cui consente di maturare entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre.

In alternativa alle dimissioni volontarie, e sempre ai fini sia della cessazione anticipata del rapporto di lavoro che del diritto alla pensione di anzianità i dirigenti scolastici possono utilizzare l’istituto del recesso. Tale istituto, disciplinato dagli artt. 27 e seguenti del CCNL per il personale dirigente area V dell’11 aprile 2006 e non abrogati dal contratto del 15 luglio 2010, non soggiace ai limiti temporali previsti dalla Circolare ministeriale n. 100 del 29 dicembre 2010 (28 febbraio 2011). In base a tale normativa i dirigenti scolastici, rispettando i termini di preavviso di cui all’art. 32 del CCNL per il personale dirigente area V del 15 luglio 2010, possono cessare dal servizio in qualsiasi periodo dell’anno. In caso di cessazione dal servizio in corso d’anno il trattamento pensionistico verrà erogato secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 2 della legge 122/2010 (trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti prescritti – cd. “finestra mobile”), a meno che i requisiti anagrafici e contributivi non siano maturati entro il 31.12.2010. In quest’ultimo caso continuano a trovare applicazione le due finestre di accesso in relazione al semestre di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità, come previsto dalla legge 247/2007.

Collocamento a riposo "forzato" per il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione.
L’art. 72, comma 11 della legge n. 133/2008 e successive disposizioni attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale con un preavviso di sei mesi, anche per il personale dirigente, al compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente. Per quanto riguarda il personale scolastico la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, opera se tale anzianità sia stata pienamente raggiunta alla data del 31 agosto 2011.
I periodi di riscatto, contribuiscono al raggiungimento dei 40 anni solamente nel caso in cui siano già stati accettati i relativi provvedimenti. Per il personale in part-time il compimento del limite massimo di 40 anni va considerato tenendo presente anche il raggiungimento della misura massima di pensione corrispondente.
Il dovuto preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro dovrà essere comunicato agli interessati entro lunedì 28 febbraio 2011: eventuali comunicazioni successive avranno effetto dal 1 settembre 2012.