SOSTEGNO AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IMPEGNATI NELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO

I Dirigenti che nella contrattazione di Istituto si sono comportati in coerenza con le indicazioni fornite da Anp (nei recenti seminari regionali tenuti in tutta Italia nei mesi scorsi) hanno ricevuto la diffida da parte delle Rappresentanze Sindacali Territoriali, le quali affermano la erronea interpretazione ed applicazione della normativa legislativa e contrattuale, sia nazionale che integrativa e ribadiscono, unitariamente, la piena vigenza del CCNL/2007 in ordine alle regole e alla materia della contrattazione di Istituto.

Confermiamo la piena validità delle indicazioni fornite da Anp in tali seminari e ricordiamo che non sono intervenute successivamente novità nel quadro regolativo della materia.

La diffida delle OO.SS. non è idonea a mutare il quadro giuridico e non costituisce di per sé un motivo per cambiare linea, a meno che non faccia riferimento a specifici comportamenti che eventualmente abbiano travalicato i confini delle competenze attribuite dalla legge al dirigente.

Una diffida, è bene ricordarlo, è un atto unilaterale che di per sé non produce alcun effetto; costituisce al massimo il preannuncio di iniziative future, delle quali occorre vagliare caso per caso la fondatezza prima di decidere se ed in quale misura adeguarsi.

Ad ogni buon fine, si riassume qui di seguito il quadro normativo vigente:

- il contratto integrativo deve svolgersi (art. 40 D.Lgs. 165/01) nel rispetto dei limiti e vincoli di legge e di quelli indicati dalla contrattazione nazionale. Ha cioè due fonti di legittimazione, le quali in questo particolare momento prevedono cose parzialmente diverse (il CCNL include materie che la legge esclude);

- la legge (150/2009) è più recente del contratto; inoltre – per espressa previsione della stessa – costituisce norma a carattere imperativo. Pertanto, nel conflitto fra le due fonti, prevale quella legislativa;

- tutta la partita ruota intorno al contenuto dell’art. 65 del DLgs. 150, il quale, al comma 5, rinvia al successivo CCNL l’adeguamento delle norme della contrattazione nazionale, mentre (ai commi 1 e 2) fissa al 31 dicembre 2010 l’adeguamento della contrattazione integrativa al nuovo riparto di competenze, che esclude alcune materie dall’ambito contrattuale e le sottopone a riserva di legge;

- la contraddizione si scioglie adottando il principio che le norme del CCNL che hanno diretta ed immediata forza regolativa del rapporto di lavoro continuano ad essere applicabili fino al prossimo rinnovo (2013?); mentre le previsioni dello stesso CCNL che indicano le materie per la contrattazione integrativa sono “intercettate” dall’esplicita previsione dei commi 1 e 2 e quindi cessano di avere efficacia con il prossimo 31 dicembre.

In buona sostanza:

- la legge indica solo le materie che sono “escluse” dalla contrattazione, mentre il CCNL indica solo quelle che sono “incluse”. Rispettare il quadro normativo ed insieme quello contrattuale significa solo una cosa: che si può contrattare “solo” su quello che è previsto dal CCNL, ma che non è “vietato” dalla legge. Quindi non “tutte” le materie elencate nel CCNL, ma solo quelle non in contrasto con la norma;

- fino a quando non viene stipulato un nuovo contratto integrativo di istituto, restano in vigore le clausole di quello precedente (ancorché eventualmente difformi dalla previsione normativa);

- nel momento in cui un nuovo contratto viene stipulato, esso sostituisce il precedente, ma deve essere conforme alle nuove norme in materia di ambiti riservati alla legge. Deve esserlo, si ribadisce, fin dal momento della sua sottoscrizione e non a partire dal 1° gennaio 2011. Clausole non conformi a legge, che includano nella contrattazione materie riservate alla competenza esclusiva del dirigente, anche se accompagnate dalla previsione della loro ulteriore decadenza al 31 dicembre, sono nulle e non applicabili (art. 40 comma 3-quinquies);

- nell’ipotesi in cui non si giunga ad un accordo (conforme a legge), con il 31 dicembre i vecchi contratti di istituto perdono la loro efficacia ex lege e non possono più essere prorogati. In tale ipotesi maturano le condizioni per l’adozione, da parte del dirigente, delle determinazioni unilaterali di cui all’art. 40 comma 3-ter.

Infine una considerazione sull’assenza di pronunce ufficiali del MIUR (o sull’ambiguità della nota ministeriale prot. n. 8578 del 23/9/2010): la contrattazione si fonda sulla legge e sul CCNL, secondo i criteri sopra indicati. Non è materia amministrativa e non è oggetto di prescrizione gerarchica.

Qualunque presa di posizione dovesse eventualmente venire dal MIUR sarebbe inidonea a vincolare i comportamenti delle parti e non solleverebbe in ogni caso il dirigente dalla sua responsabilità per la corretta applicazione della legge.

 

Il Presidente Regionale ANP-CIDA E.R.

Lamberto Montanari