Cara Socia, caro Socio,

in questi giorni molti iscritti ci hanno chiesto di chiarire le problematiche relative al “bonus premiale”, in modo da gestire al meglio le contrattazioni integrative di istituto ormai avviate quasi ovunque e da fare fronte a eventuali affermazioni di parte sindacale, del tutto infondate, secondo cui “il bonus sarebbe stato abolito”.

La legge di bilancio per il 2020 – la n. 160/2019 – ha previsto infatti (art. 1, c. 249) che “le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 [si tratta proprio delle risorse per il bonus premiale], già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”. Questo dimostra – se mai ce ne fosse bisogno, ma noi dell’ANP non abbiamo alcun dubbio al riguardo – che la legge 107/2015 è pienamente in vigore. Se così non fosse, le risorse “di cui all'articolo 1, comma 126” (quelle da utilizzarsi per il bonus premiale dei docenti) non rientrerebbero nel Fondo per il MOF e non avrebbe senso la citata disposizione della legge 160/2019. Quest’ultima priva le risorse del doppio vincolo di destinazione originario – obbligo di remunerare solo i docenti e solo per ragioni di premialità – e dunque presuppone e ribadisce la sussistenza di quelle risorse, derivante dalla legge 107/2015.

La legge 107/2015, dunque, è pienamente vigente così come lo è anche l’istituto del ‘bonus premiale’ il cui compenso grava sul fondo per il salario accessorio dell’istituto. Così come il Comitato di valutazione continua ad esercitare tutte le competenze previste dall’art. 11 del d.lgs. 297/1994.

Cosa è cambiato, allora, con la legge 160/2019?

A partire dall’a.s. 2020/2021, le risorse in questione – che in precedenza, per quanto fossero già state ricomprese nel Fondo per il MOF della scuola in virtù dell’art. 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2016-2018, restavano comunque finalizzate all’erogazione del ‘bonus’ – perdono l’originario vincolo di destinazione: esse confluiscono nel fondo per il pagamento del salario accessorio della singola scuola che sarà ripartito, secondo quanto deciso in contrattazione d’istituto (CCNL 2016-2018, art. 22, c. 4, lett. c 2 “criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d’istituto”), tra quota per il riconoscimento delle attività aggiuntive dei docenti e quota per il riconoscimento delle attività aggiuntive del personale ATA.

Le risorse attribuite grazie alla legge 107/2015 potranno essere impegnate per retribuire gli impegni aggiuntivi del personale docente e quelli del personale ATA nonché tutti gli apporti messi in atto per la realizzazione del PTOF e per il raggiungimento degli obiettivi del RAV.

Il bonus premiale, pertanto, continua ad essere per il dirigente una leva di sviluppo e di miglioramento. La precisa quantificazione delle risorse per attribuire il bonus ai docenti (non più solo quelli di ruolo ma anche quelli a tempo determinato, con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche) va ora pattuita in sede di tavolo contrattuale dove, del resto, vanno formulati anche i criteri generali per la determinazione dei compensi (art. 22, c. 4, lett. c4 del CCNL 2016-2018).

In questa prospettiva, il ruolo dirigenziale è fondamentale perché la proposta di contratto integrativo può – anzi deve – prevedere una quota di risorse, a valere sui finanziamenti non vincolati del fondo per il MOF, coerente con gli obiettivi della scuola. L’entità della proposta che il dirigente, garante della gestione unitaria della scuola, è chiamato a presentare alla parte sindacale rivelerà quanto il dirigente stesso crede nell’importanza del riconoscimento del merito dei docenti quale leva per il miglioramento della comunità professionale.

Le fasi gestionali del bonus sono dunque le seguenti:

1.     le risorse sono attribuite alle scuole (Nota MI 23072/2020 per assegnazione 4/12 e comunicazione 8/12)

2.     il dirigente adotta l’atto di costituzione del fondo per il MOF in cui confluiscono sia le risorse con vincolo di finalizzazione (ad es. quelle per le funzioni strumentali) sia quelle senza vincolo di finalizzazione (ad es. quelle ex art. 1, c. 126 della legge 107/2015)

3.     il tavolo trova l’accordo sulla definizione dei “criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d’istituto” (CCNL 2016-2018 art. 22 c. 4 lett. c2)

4.     il dirigente sottopone alla parte sindacale la sua proposta contrattuale, impegnando una quota delle risorse destinate ai docenti per la valorizzazione degli stessi ex art. 1 cc. 126-128 della legge 107/2015 e art. 22 c. 4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018

5.      il dirigente mantiene, durante la negoziazione, la sua proposta di individuare una quota di risorse per riconoscere il bonus premiale ai docenti individuati sulla base dei criteri formulati dal Comitato di valutazione

In conclusione, il bonus premiale continua a essere, per i dirigenti delle scuole e per molti docenti, un’imperdibile opportunità per riconoscere il merito di chi si spende di più e meglio.

Sperando che questa analisi possa tornarti utile, ti auguro buon lavoro e ti invio i più cari saluti.

Antonello Giannelli

Presidente ANP