Scadenza per la presentazione della domanda: 12 dicembre 2018 - Per i dirigenti scolastici 28 febbraio 2019 - Non  si presentano  sostanziali  variazioni rispetto a quelle dello scorso anno.

Nessuna indicazione è data sulle novità che stanno per essere introdotte dal Governo, sulla quota 100 e l'opzione donna. Per i requisiti il punto di riferimento resta la riforma Fornero. L'unica novità è lo scatto di cinque mesi della speranza di vita che, a legislazione vigente, farà aumentare i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia e quelli contributivi per la pensione anticipata.

Cessazioni a domanda

Potranno fare domanda di cessazione volontaria dal servizio i lavoratori e le lavoratrici che hanno raggiunto i 67 anni e 20 anni di contributi oppure, a prescindere dall'età anagrafica, i 43 anni e 3 mesi di contributi (42 anni e 3 mesi le donne) entro il 31 dicembre 2019.

In applicazione dell'art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004 come modificato dalla legge 232/2016, il personale femminile che fa valere un’età anagrafica non inferiore a 57 anni e un’anzianità contributiva pari o superiore a 34 anni, 11 mesi e 16 giorni entro il 31 Dicembre 2015 può parimenti produrre domanda di cessazione dal servizio a condizione di optare per la liquidazione della pensione secondo le regole di calcolo contributive (cd. opzione donna).

Continuano stranamente a non essere fornite istruzioni specifiche per quei docenti che hanno fatto istanza per il conseguimento dell'ape sociale e del pensionamento con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci.

Per quanto riguarda la possibile proroga oltre il 2018 dell'Ape sociale il Ministero si riserva successive istruzioni una volta chiarite le intenzioni del Governo.

Cessazioni d'ufficio

Il personale che ha raggiunto i 65 anni di età (limite ordinamentale) entro il 31 agosto 2019 in possesso, alla medesima data, di un qualsiasi diritto a pensione (es. pensione anticipata o ex pensione di anzianità) sarà collocato in pensione d'ufficio dal prossimo 1° settembre.

In caso contrario la risoluzione d'ufficio scatta a 67 anni se raggiunti entro il 31 agosto 2019 qualora a tale data siano stati raggiunti i 20 anni di contributi.

Mentre il trattenimento in servizio oltre i 67 anni di età potrà essere attivato solo con riferimento a quel personale che non abbia ancora perfezionato i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia (cioè i 20 anni di contributi) e comunque non oltre i 71 anni.

Il Miur prevede anche la possibilità di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro (cd. risoluzione facoltativa) ove il lavoratore abbia raggiunto la massima anzianità contributiva (43 anni e 3 mesi o 42 anni e 3 mesi le donne) al 31 agosto 2019, ancorché non abbia raggiunto il 65° anno di età.

In tal caso l'amministrazione deve valutare l’esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell’interessato, sia a livello nazionale sia provinciale dandone un preavviso di almeno sei mesi al lavoratore e sempre che la risoluzione sia motivata, espliciti i criteri di scelta e non pregiudichi la funzionale erogazione dei servizi.

Giuliano Coan

Consulente in diritto previdenziale e docente in materia.

Autore di studi e pubblicazioni

Scarica la circolare del 16 novembre2018

 

Ultimo aggiornamento (Lunedì 19 Novembre 2018 16:43)