Il nuovo sistema di calcolo della buonuscita a partire dal 2011, introdotto dalla legge n. 122 del 2010, consiste in una diversa modalità di computo di questo trattamento che, con riferimento alle anzianità utili successive dal 2010, non sono più calcolati con le vecchie regole ma con quelle valevoli per il trattamento di fine rapporto.
La modifica.
Il testo della disposizione (art.12, comma 10 della legge n.122 del 2010) e come precisato dall’Inpdap (circolare 17 dell’8 ottobre 2010) non c’è stato un passaggio dal Tfs al Tfr ma una modifica delle regole di calcolo dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici. Infatti la legge recita: “…il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile …”. Non è cambiata, pertanto, la natura di questa prestazione che resta Tfs, ma la misura che è data dalla somma di due quote.
Due quote.
La prima quota, relativa alla anzianità utile, arrotondata per eccesso o difetto ai sei mesi, maturata fino al 31 dicembre 2010, calcolata secondo le vecchie regole dei Tfs e con riferimento alla retribuzione contributiva utile alla cessazione del rapporto di lavoro (retribuzione dell’ultimo giorno di servizio, espressa su base annua)
La seconda quota, relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 2011, calcolata attraverso l’applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento alla retribuzione contributiva utile a fini Tfs per ciascun anno di servizio; questo importo è rivalutato (art. 2120, comma 4, codice civile).
In altre parole questa seconda quota si determina applicando l’aliquota di computo della percentuale di accantonamento (6.91%) della base utile e la rivalutazione del montante (1,5%) fisso più lo 0,75 dell’inflazione) tipiche del Tfr.
Il fatto che non sia cambiata la natura di queste prestazioni ha le seguenti importanti implicazioni.
Il contributo.
La contribuzione all’Inpdap per il finanziamento della gestione del Tfs (buonuscita) resta inalterata sia nella misura sia nella ripartizione delle quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
Base retributiva.
La retribuzione presa a base di calcolo della seconda quota è la stessa della prima quota.
Pertanto le voci utili della base di calcolo sono quelle tassativamente elencate dalle norme sul Tfs e non quelle utili per il Tfr e sono considerate in misura pari all’80%.
In altri termini la retribuzione utile per il calcolo della prestazione è pari alla base di calcolo del contributo.
Tassazione.
Tutta la prestazione, composta dalla prima e dalla seconda quota, è tassata come un trattamento di fine servizio.
Riscatti e maggiorazioni.
Continuano a trovare applicazione le regole in materia di riscatti e di incrementi di anzianità utile non solo sulla prima ma anche sulla seconda quota.
In particolare, i periodi relativi a riscatti o ad incrementi convenzionali (militari) che si collocano prima del 1° gennaio 2011 producono sulla prima quota effetti identici a quelli prodotti sui Tfs in base alla previgente normativa, mentre i periodi che si collocano successivamente al 31 dicembre 2010 producono effetti adattati alle caratteristiche del computo del Tfr (i mesi riscattati si trasformano in altrettante quote di Tfs che, dalla data della domanda, si rivalutano unitamente agli accantonamenti del 6,91 per cento).
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